DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1967, n. 1063
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e cioe' in numero di otto) per le esigenze delle facolta' e scuole delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di dieci), per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioe' in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale e' stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma;
Vedute le motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facolta' e scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvedera' con successivi decreti;
Ravvisata la necessita' di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facolta' o scuole e al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 1967-68 sono cosi' ripartiti tra le facolta' di cui appresso altri venti posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62: Numero dei posti UNIVERSITA DI BARI Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali...... 1 UNIVERSITA DI BOLOGNA Facolta di giurisprudena................................ 1 UNIVERSITA DI CAGLIARI Facolta di magistero.................................... 1 Facolta di ingegneria................................... 1 UNIVERSITA DI FERRARA Facolta di medicina e chirurgia......................... 1 UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia umana........................ 1 UNIVERSITA DI MESSINA Facolta di economia e commercio - per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato.......... 1 Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali...... 1 Facolta di magistero.................................... 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni... 1 UNIVERSITA DI PADOVA Facolta di scienze politiche............................ 1 Facolta di economia e commercio - per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica..................... 1 Facolta di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di clinica ostetrica e ginecologia......... 1 UNIVERSITA DI PALERMO Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali...... 1 UNIVERSITA DI PAVIA Facolta di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di igiene.................................. 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di magistero.................................... 1 Per il raddoppiamento della cattedra di lingua e lette- ratura francese........................................... 1 UNIVERSITA DI SASSARI Facolta di medicina e chirurgia......................... 1 UNIVERSITA DI TORINO Facolta di magistero - per il raddoppiamento della cat- tedra di storia della filosofia........................... 1 Facolta di farmacia..................................... 1
Art. 2
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 153. - GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.