DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1064
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 agosto 1967, n. 13;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 22 settembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 14. - GRECO
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Anatomia chirurgica corso di operazioni" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' ventidue del mese di settembre a Cagliari in una sala del palazzo dell'Universita' e precisamente nell'ufficio del rettore; innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorato in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunziato, sono personali mente comparsi i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904 domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 20 settembre 1967 (allegato A); on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 17 agosto 1967, n. 13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 agosto 1967, n. 26 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 15 settembre 1967 (allegato C). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari nello ordinamento degli studi per la facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni"; c) che con la legge regionale 17 agosto 1967, n. 13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 24 agosto 1967, n. 26, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" presso la facolta' di medicina e chirurgia (allegato B); d) che il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari (allegato D) e il Senato accademico della medesima Universita' (allegato E) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo; e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 15 settembre 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); f) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella seduta del 20 settembre 1967 (allegato A) ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Universita' predetta alla stipulazione della convenzione medesima. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni".
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni", la somma annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, non che per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di - Anatomia chirurgica e corso di operazioni". L'Universita' di Cagliari versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 7
Art. 7. Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverra' sia su iniziativa del professore di ruolo della cattedra di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni", sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale. Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgera', il titolare dara' notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento. La cattedra suddetta sara' tenuta, inoltre, ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale e il titolare della cattedra.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' rinnovata tacitamente per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso corrispondente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia in pagine 7 (sette), del quale ho "dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. Il rettore Giuseppe PERETTI L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione Antonio GIAGU DE MARTINI L'ufficiale rogante Gesuino PIGA Registrato a Cagliari il 22 settembre 1967, al n. 11922, volume 440. Gratis. Cagliari, addi' 22 settembre 1967 p. il direttore amministrativo dott. Antonio PIRODDI D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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