LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1077

Type Legge
Publication 1967-10-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.