LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1080
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.
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