LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1082
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente: "L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli; REALE
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