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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1083

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.