LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1084
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le obbligazioni emesse dalla "Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie" presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni della detta Sezione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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