LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1085
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari generali". L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile. Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata. Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8. In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un direttore centrale. Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4.
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