DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1967, n. 1086

Type DPR
Publication 1967-11-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, primo comma, e l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

(Istituzione dei ruoli)

Sono istituiti i ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conformita' alle tabelle A), B), C) e D) annesse al presente decreto.

Art. 2

(Carriera di concetto)

Il personale della carriera di concetto, di cui alla annessa tabella B), che rivesta la qualifica di interprete di prima classe, di interprete di seconda classe e di interprete di terza classe, svolge esclusivamente mansioni di interprete-traduttore. Per l'accesso alla qualifica di vice-segretario e di interprete di terza classe sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche e' determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio. Per conseguire la nomina ad interprete di terza classe, gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove di esame di lingue straniere, secondo quanto stabilito nel regolamento. Gli interpreti di terza, seconda e prima classe partecipano insieme ai Vice-segretari, ai segretari aggiunti ed ai segretari agli esami per la promozione alla qualifica di primo segretario.

Art. 3

(Mansioni, specializzazioni e qualificazioni della carriera esecutiva)

Il personale della carriera esecutiva di cui all'annessa tabella C) che rivesta la qualifica di stenodattilografo di prima classe, di stenodattilografo di seconda classe e di stenodattilografo aggiunto, svolge esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia ed il personale della stessa carriera che rivesta la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolge esclusivamente le mansioni di operatore di macchine di ufficio per fotoriproduzioni ed elettrocontabili. Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto, di stenodattilografo aggiunto e di operatore tecnico aggiunto sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche e' determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio. Per conseguire la nomina a stenodattilografo aggiunto o a operatore tecnico aggiunto, gli aspiranti, oltre alle prove scritte e orali di cui all'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove, rispettivamente, di stenografia e dattilografia e sui mezzi meccanici di ufficio, secondo quanto stabilito nel regolamento. Gli operatori tecnici di I e II classe e gli stenodattilografi di prima e seconda classe, partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art. 4

(Indennita' per particolari mansioni)

L'indennita' prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa, a decorrere dalla data dello inquadramento, al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5

(Mansioni degli agenti tecnici)

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

Art. 6

(Disposizioni finali)

Per quanto non diversamente stabilito negli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II (NORME TRANSITORIE E FINALI)

Art. 7

(Prima attuazione dei ruoli)

Alla prima formazione dei ruoli di cui all'art. 1, si provvede mediante inquadramento in essi, nei limiti delle dotazioni organiche previste, per ciascuna qualifica, dalle tabelle annesse al presente decreto, del personale statale di ruolo in servizio, presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966. Gli impiegati che intendono avvalersi del disposto del comma precedente debbono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica. All'inquadramento nei ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario si provvede con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il parere del consiglio di amministrazione, che si attiene, a tal fine, ai principi e ai criteri direttivi risultanti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'inquadramento e' effettuato nella carriera cui appartiene l'impiegato e nella qualifica da esso rivestita o in quella equiparata, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Gli impiegati che siano in possesso dell'anzianita' richiesta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la ammissione agli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono inquadrati in detta qualifica con i limiti e le modalita' previste dai commi precedenti. Gli impiegati delle carriere speciali, muniti di laurea e che siano stati dichiarati vincitori del concorso per esame speciale previsto dall'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati mediante scrutinio per merito comparativo nel ruolo della carriera direttiva, con la qualifica di consigliere di prima classe, ed ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di sezione, quando abbiano maturato la prescritta anzianita'. Gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 384 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che appartengano a carriere e rivestano qualifiche non previste dal decreto stesso, sono inquadrati nella carriera equiparabile in base al titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente o assimilata, conservando l'anzianita' maturata nell'ex coefficiente in godimento.

Art. 8

(Norme speciali per i militari)

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa o raffermati, in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, che intendono essere inquadrati nei ruoli organici di cui all'art. 1, debbono presentare domanda al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inquadramento e' effettuato, con i limiti e le modalita' di cui all'art. 7, rispettivamente, nei ruoli organici della carriera esecutiva e del personale ausiliario, in base alla tabella di equiparazione (tabella E) annessa al presente decreto.

Art. 9

(Norme per il personale ausiliario in particolari situazioni)

Il personale ausiliario e il personale ausiliario tecnico, che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 7 e abbia espletato almeno per un biennio mansioni proprie della carriera esecutiva presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., con la domanda di cui al secondo comma dello stesso art. 7 puo' chiedere di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, sempre che abbia riportato nell'ultimo biennio il giudizio di ottimo.

Art. 10

(((Norme particolari per il personale ausiliario))

Il personale della carriera ausiliaria, il quale almeno dal 30 giugno 1966 sia stato addetto alla guida e manutenzione di automezzi presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., ai fini dello inquadramento previsto dall'art. 7 puo' chiedere di essere collocato, con le modalita' previste dallo stesso art. 7, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica.

Art. 11

(Secondo inquadramento)

Dopo l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, sono inquadrati, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro competente, impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, che ne facciano domanda entro 30 giorni dal decreto di cui al comma successivo. L'inquadramento e' effettuato con i criteri di cui all'art. 7 e tenendo conto del servizio eventualmente prestato presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica alla data del presente decreto, per il numero di posti che saranno determinati con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Agli impiegati da inquadrare ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, quinto comma, e all'art. 9.

Art. 12

(Riduzione di anzianita)

Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianita', richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni ai fini dell'avanzamento o per l'ammissione agli esami di promozione, sono ridotti, per gli impiegati inquadrati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della meta' o comunque per un massimo di 30 mesi. Tale riduzione non puo' essere utilizzata per piu' di una promozione. Per il periodo di cui al primo comma, gli scrutini per merito comparativo ed i concorsi di esame per la promozione degli impiegati inquadrati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, potranno essere effettuati anche in epoche diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13

(Concorsi per la carriera di concetto riservati al personale della carriera esecutiva)

Dopo gli inquadramenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti, un quarto dei posti disponibili, computando per intero la frazione di posto, puo' essere conferito, in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data del decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica che stabilisce il conferimento dei suddetti posti. La graduatoria e' formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dai giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dall'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto. La commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede; da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario. Agli impiegati di cui al primo comma non puo' essere attribuita una qualifica con l'ex coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza. Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza e non puo' beneficiare della riduzione di anzianita' di cui all'articolo 12.

Art. 14

(Concorsi riservati a particolari categorie di personale)

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, sara' stabilito il contingente dei posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, comunque non superiore alla meta' dei posti disponibili dopo la applicazione degli articoli precedenti, da conferire, per una sola volta, mediante concorso per esami riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966. I partecipanti al concorso dovranno possedere i titoli ed i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione del limite di eta'.

Art. 15

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 28. - GRECO

Tabella A

TABELLA A Ruolo organico della carriera direttiva Numero Ex coefficiente Qualifica dei posti --------------------------------------------------------------------- 900 Direttore generale. . . . . . . . . . . . . . 2 670 Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . 8 500 Direttore di divisione. . . . . . . . . . . . 16 402 Direttore di sezione. . . . . . . . . . . . . 30 325 Consigliere di 1ª classe. . . . . . . . . . . _ 271 Consigliere di 2ª classe. . . . . . . . . . . |> 38 229 Consigliere di 3ª classe. . . . . . . . . . . | -------- 94

Tabella B

TABELLA B Ruolo organico della carriera di concetto Numero Ex coefficiente Qualifica dei posti --------------------------------------------------------------------- 500 Segretario cupo . . . . . . . . . . . . . . . 2 402 Segretario principale . . . . . . . . . . . . 5 325 Primo segretario. . . . . . . . . . . . . . . 13 271 Segretario interprete di 1ª classe. . . . . . _ 229 Segretario aggiunto - Interprete di 2ª classe |> 23 202 Vice segretario - Interprete di 3ª classe . . | -------- 43

Tabella C

TABELLA C Ruolo organico del personale della carriera esecutiva Numero Ex coefficiente Qualifica dei posti --------------------------------------------------------------------- 325 Assistente tecnico. . . . . . . . . . . . . . 3 271 Archivista capo . . . . . . . . . . . . . . . 10 229 Primo archivista. . . . . . . . . . . . . . . 15 202 Archivista. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Operatore tecnico di 1ª classe. . . . . . . . _ Stenodattilografo di 1ª classe. . . . . . . . _ 180 Applicato _ Operatore tecnico di 2ª classe. . . . . . . . |> 49 Stenodattilografo di 2ª classe. . . . . . . . | 157 Applicato aggiunto. . . . . . . . . . . . . . | Operatore tecnico aggiunto. . . . . . . . . . | Stenodattilografo aggiunto. . . . . . . . . . | -------- 77

Tabella D

TABELLA D Ruolo organico della carriera del personale ausiliario Numero Ex coefficiente Qualifica dei posti --------------------------------------------------------------------- a) personale addetto agli uffici: 180 Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . 1 173 Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 159 Usciere capo. . . . . . . . . . . . . . . . . _ 151 Usciere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |> 27 142 Inserviente . . . . . . . . . . . . . . . . . | -------- 36 b) agenti tecnici: 173 Agente tecnico capo . . . . . . . . . . . . . 3 159 Agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . 17 -------- 20

Tabella E

TABELLA E Tabella di assimilazione ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 8 Ex coefficiente --------------------------------------------------------------------- a) carriera esecutiva: 271 Maresciallo maggiore o equiparato Archivista capo 229 Maresciallo capo o equiparato Primo archivista 202 Maresciallo ordinario o equiparato Archivista 180 Brigadiere o equiparato Applicato 157 Vice brigadiere o equiparato Applicato aggiunto b) carriera ausiliaria: 173 Appuntato Agente tecnico capo - Commesso |159 | Carabiniere, G. F. Agente tecnico| | | Guardia P. S. Usciere capo |

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