LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1090
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente: "Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo".
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