LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1091

Type Legge
Publication 1967-10-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, è sostituito dal seguente: "Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite dal personale medico proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sarà sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile. La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti fra i medici indicati nel primo comma".

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