LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1094

Type Legge
Publication 1967-10-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente: "Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE

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