DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1096

Type DPR
Publication 1967-09-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 26 aprile 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 34. - GRECO

Istituzione di un posto di professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 1

Repertorio n. 132 REPUBBLICA ITALIANA Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' degli studi di Siena. UNIVERSITA' DI SIENA L'anno millenovecentosessantasette (1967), addi' ventisei (26) del mese di aprile alle ore dodici, avanti a me dott. Paolo Ballero, nato a Cagliari il 13 gennaio 1910, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena, delegato con decreto rettorale n. 230/65-66 dell'8 marzo 1966, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto della universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Siena, i signori: 1) Prof. dott. Giovanni Domini, nato a Siena il 6 settembre 1904, rettore magnifico pro-tempore dell'Universita' degli studi di Siena, debitamente autorizzato a stipulare il presente atto dalla deliberazione del consiglio di amministrazione della universita' in data 7 luglio 1966 (Allegato A). 2) Dott. Guido Padalino, nato a Fano il 17 maggio 1915, domiciliato per la carica a Siena, il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualita' di commissario straordinario del comune di Siena e nell'interesse del comune medesimo in esecuzione della deliberazione n. 1961 del 29 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 15 marzo 1967, n. 1154/1126/1 (allegato B). 3) Prof. dott. Virgilio Lazzeroni, nato a Firenze il 21 aprile 1915, domiciliato a Siena, presidente pro-tempore dell'amministrazione provinciale di Siena, il quale si presenta in esecuzione della deliberazione consiliare n. 418 del 28 dicembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 21 febbraio 1967, n. 529/793/1 (allegato C) il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale. Le parti della cui identita' personale e capacita' di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti fra di loro e di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. Premesso che il rettore dell'Universita' degli studi di Siena, a seguito del voto espresso dalla facolta' di giurisprudenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione richieste al Ministero della pubblica istruzione la istituzione di una facolta' di scienze economiche e bancarie che possa rilasciare la laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche; che con legge 13 giugno 1966, n. 543, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 27 luglio 1966 e' stata istituita, a decorrere dall'anno accademico 1966-67 la facolta' anzidetta organizzata su due corsi di laurea, uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie ed uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche; che sono intervenuti accordi tra l'universita', il Monte dei Paschi, il comune e la provincia di Siena, nonche' l'associazione bancaria italiana, in forza dei quali sono stati reperiti i mezzi finanziari occorrenti per far funzionare la nuova facolta' ottemperando alle condizioni poste ed alle raccomandazioni fatte dal consiglio superiore della pubblica istruzione; che nel quadro di detti accordi il comune e la amministrazione provinciale di Siena si erano assunti l'onere di provvedere, meta' per ciascuno, a convenzionare una cattedra di ruolo da destinare ad uno degli insegnamenti che saranno impartiti nella nuova facolta'; che con convenzione in data 27 giugno 1962, registrata a Siena il 3 luglio 1962 al n. 14 vol. 27, tra l'Universita' degli studi di Siena, il comune di Siena e l'amministrazione provinciale di Siena si addivenne alla istituzione di un posto di professore di ruolo per l'allora istituenda facolta' di economia e commercio, obbligandosi a versare, a titolo di liberalita' il contributo annuo necessario al mantenimento del posto e stabilito, allora, in lire 3.800.000, maggiorato del 20% per trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza; che si rende necessario procedere ad una nuova convenzione sia per la mutata dizione dell'istituita facolta', sia per la avvenuta modifica del costo medio del posto di ruolo; che si intende ora aggiornare e porre in essere la convenzione mediante la quale il comune e l'amministrazione provinciale di Siena, provvedano, nei confronti dell'Universita' di Siena, alla istituzione della cattedra di ruolo per la quale hanno assunto l'impegno di far fronte agli oneri occorrenti, ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il comune e l'amministrazione provinciale di Siena si impegnano a versare all'Universita' degli studi di Siena i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: A) L. 2.500.000 per ciascuno (duemilionicinquecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; B) L. 500.000 per ciascuno (cinquecentomila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera A) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dello onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Istituzione di un posto di professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 devono essere versati dall'Universita' degli studi di Siena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Istituzione di un posto di professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera A) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramento economico o di carriera disposti dallo Stato, il comune e l'amministrazione provinciale di Siena si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera B) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari il comune di Siena e l'amministrazione provinciale di Siena si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera B). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Istituzione di un posto di professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Siena per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo. L'Universita' degli studi di Siena versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma B), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Istituzione di un posto di professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di ruolo alla quale il posto convenzionato sia stato assegnato e si riterra' tacitamente rinnovata di venti (20) anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Istituzione di un posto di professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Siena la presente convenzione sara' registrata in esenzione di tassa di registro ai sensi del regolamento dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto scritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Universita' degli studi di Siena. Il presente atto, esclusa la firma consta di numero otto facciate e cinque righe. Prof. dott. Giovanni DOMINI Dott. Guido PADALINO Prof. dott. Virgilio LAZZERONI Dott. Paolo BALLERO Registrato a Siena l'8 maggio 1967 al n. 1288, vol. 89, mod. I. Esatte lire duecento (200). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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