DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1099

Type DPR
Publication 1967-07-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 8 giugno 1966, n. 432, con la quale e' stato riconosciuto il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il testo dello statuto, proposto ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 432, dall'Istituto trentino di cultura; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il testo dello statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, che e' annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

SARAGAT GUI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 5. - GRECO

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 1

((Statuto della libera Universita' degli studi di Trento)) Art. 1. ((Il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e' trasformato in libera Universita' degli studi di Trento.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 2

Art. 2. ((La libera Universita' degli studi di Trento appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592); ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare ai sensi delle citate disposizioni e delle altre leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 3

Art. 3. ((La libera Universita' degli studi di Trento e' costituita: della facolta' di sociologia; della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; della facolta' di economia e commercio.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 4

Art. 4. Il governo della Universita' appartiene alle seguenti autorita': 1) consiglio di amministrazione; 2) presidente del consiglio di amministrazione; 3) rettore; 4) corpo accademico; 5) senato accademico; 6) presidi di facolta'; 7) consigli di facolta'. ((8) presidenti dei consigli di corso di laurea; 9) consigli di corso di laurea; 10) presidenti dei consigli di indirizzo di laurea; 11) consigli di indirizzo di laurea)). ((Per quanto non previsto dai successivi articoli, si rimanda alle vigenti disposizioni generali sull'Universita' e istituti superiori liberi)).

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 5

Art. 5. Il consiglio di amministrazione si compone: a) del presidente dell'"Istituto Trentino di Cultura" che lo presiede; b) di undici rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso; ((c) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, anche fuori ruolo, dell'Universita', designato dagli stessi)); d) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione; e) del rettore dell'Universita'; f) dei presidi delle facolta'; ((g) di un rappresentante dei professori associati, designato dagli stessi)); ((h) di un rappresentante dei ricercatori universitari, designato dagli stessi)); i) di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletto dal personale medesimo; l) di fino studente, con voto consultivo, designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Universita'. ((L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di un rappresentante dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Fin quando non entreranno a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori continuano a far parte il rappresentante dei professori incaricati e il rappresentante degli assistenti di ruolo ad esaurimento)). Partecipa con voto deliberante alle riunioni del consiglio il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario. Enti o privati qualora concorrano direttamente o per il tramite dell'Istituto trentino di cultura, al mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a quello dei soci fondatori dell'Istituto trentino di cultura impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un contributo non inferiore a due milioni hanno diritto a designare collegialmente un proprio rappresentante. L'accettazione dei nuovi contributi degli enti o privati e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. In seno al consiglio di amministrazione puo' essere nominata una giunta esecutiva composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore amministrativo e da due membri nominati dal consiglio di amministrazione scelti nel proprio seno. Alla giunta esecutiva il consiglio di amministrazione puo' delegare alcune delle sue funzioni o conferire incarichi particolari.

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 6

Art. 6. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), e successive modificazioni ((nonche'delle norme contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382))). Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Universita'; b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita'; ((c) delibera il conferimento dei contratti e delle supplenze proposte dei rispettivi consigli di facolta';)) d) nomina il direttore amministrativo; e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.P.R. 21 OTTOBRE 1981, N. 1042](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-10-21;1042))); ((e) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario)); ((f))) delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Universita'; ((g))) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che importino entrate o spese a carico del bilancio; ((h))) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita'; ((i))) delibera in merito alla costituzione di centri di ricerca scientifica, di dipartimenti e di istituti aggregati. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera secondo le modalita' di cui all'art. 18 del regolamento generale universitario.

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 7

Art. 7. ((Il presidente del consiglio di amministrazione: a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; b) ha la legale rappresentanza dell'Universita'; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica; d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordinativi di pagamento; e) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), d), f), h), i) del precedente art. 6, salvo ratifica del consiglio di amministrazione cui riferisce nella prima successiva adunanza; f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto o delegategli dal consiglio di amministrazione. Il presidente puo' designare, di volta in volta, un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 8

Art. 8. Il rettore e' nominato in apposita seduta comune: a) dai membri del consiglio di amministrazione dell'Universita'; ((b) dai professori ordinari, straordinari ed associati non facenti parte del consiglio di amministrazione)); ((c) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta')); ((d) da un numero di rappresentanti dell'Istituto Trentino di cultura - designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso - pari al numero degli appartenenti alle lettere b) e c).)) La riunione congiunta e' convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie nel conferimento dei titoli accademici; b) convoca e presiede il senato accademico; c) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e sul personale docente e tecnico, curando, altresi', l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento universitario; d) provvede a dare esecuzione sia alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica, sia alle deliberazioni del senato accademico; e) infligge le sanzioni disciplinari in conformita' alle disposizioni vigenti; f) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione universitaria salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. Per i casi di impedimento o di assenza il rettore puo' designare uno dei professori di ruolo dell'Universita' per la sua sostituzione. Al rettore spetta una indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle universita' statali.

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 9

Art. 9. ((I presidi delle facolta' sono eletti a maggioranza di voti dai rispettivi consigli di facolta' fra i professori di ruolo delle stesse e nominati con decreto del rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 10

Art. 10. ((La composizione e le modalita' di funzionamento dei consigli di facolta' sono quelle previste dalla vigente normativa statale)).

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 11

Art. 11. ((Nell'Universita' sono conferite le seguenti lauree: nella facolta' di sociologia: la laurea in sociologia; nella facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: la laurea in matematica con indirizzo applicativo e didattico; la laurea in fisica con indirizzo applicativo e didattico; nella facolta' di economia e commercio: la laurea in economia politica. Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il biennio propedeutico di ingegneria.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 12

Art. 12. ((Il corso degli studi per il conseguimento di ciascuna laurea e' di quattro anni. I titoli di ammissione sorto quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 13

Art. 13. ((I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti assistenti o lettori. I corsi che lo richiedano sono integrati da esercitazioni pratiche o di laboratorio.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 14

Art. 14. ((Gli esami di profitto sono di regola orali e vengono disciplinati dalle norme del [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269). Per i corsi che lo richiedono, l'esame orale, a norma del comma precedente, puo' essere preceduto da una prova scritta o da una esercitazione.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 15

((FACOLTA' DI SOCIOLOGIA Laurea in sociologia)) Art. 15. ((La facolta' di sociologia ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 16

Art. 16. ((Il corso di studi si divide in due bienni. Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specifico o monografico. Gli uni e gli altri si dividono in obbligatori e complementari; annuali e semestrali. Due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.))

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 17

Art. 17. Il primo biennio, propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale: 1) Istituzioni di sociologia I; 2) Istituzioni di sociologia II; 3) Antropologia culturale; 4) Storia delle istituzioni sociali e politiche; 5) ((Storia economica)); 6) Matematica generale; 7) Statistica; 8) Psicologia generale; 9) Psicologia sociale; 10) Economia; 11) Istituzioni di diritto privato; 12) Istituzioni di diritto pubblico; 13) Dottrine giuridiche; 14) Lingua inglese I.

Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento-art. 18

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