DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 112 , relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in farmacia e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Non si può essere ammessi se non si è superato
a sostenere l'esame di: l'esame di:
Biochimica applicata Chimica biologica - Chimica
generale ed inorganica
Chimica organica - Fisica
Chimica biologica Chimica generale ed inorganica
Fisica - Chimica organica
Chimica di guerra Chimica organica
Chimica farmaceutica e Chimica organica
tossicologica
Chimica organica Chimica generale ed
inorganica - Fisica
Esercitazioni di chimica Chimica generale ed
farmaceutica e inorganica - Fisica
tossicologica I
Esercitazioni di chimica Chimica organica
farmaceutica e Esercitazioni di chimica
tossicologica II farmaceutica e tossicologica
Esercitazioni di chimica Chimica farmaceutica e
farmaceutica e tossicologica I e II -
tossicologica III Esercitazioni di chimica
farmaceutica e tossicologica II
Farmacologia e farmacologia Anatomia umana - Chimica
biologica - Chimica
farmaceutica e tossicologica I e II Fisiologia generale
Fisiologia generale Anatomia umana - Fisica
Idrologia Chimica generale ed
inorganica - Fisica
Tecnica e legislazione Chimica farmaceutica e
farmaceutica tossicologica I e II
Igiene Fisiologia generale - Chimica
generale ed inorganica
- Chimica organica
Chimica fisica Chimica generale ed
inorganica Fisica
Chimica bromatologica Chimica organica
Art. 160 , relativo alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"All'atto dell'iscrizione gli allievi devono dichiarare la sezione prescelta e presentare al preside il proprio piano di studio per l'approvazione a norma dell'articolo 164".
Gia' gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, relativi alla suddetta scuola speciale per archivisti e bibliotecari sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Art. 161. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola, ai sensi della [legge 9 febbraio 1963, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-09;153), quelli fondamentali delle singole sezioni e i complementari, secondo l'elenco dei successivi articoli 162 e 163.
Art. 162. - Sono insegnamenti fondamentali della sezione archivisti:
1) Archivistica generale e storia degli archivi;
2) Archivistica speciale;
3) Diplomatica;
4) Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
5) Esegesi storico-giuridica dei documenti italiano;
6) Paleografia latina;
7) Storia degli ordinamenti degli Stati italiani.
Sono insegnamenti fondamentali della sezione conservatori di manoscritti:
1) Biblioteconomia;
2) Codicologia;
3) Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
4) Paleografia latina (biennale);
5) Paleografia greca;
6) Storia delle biblioteche.
Sono insegnamenti fondamentali della sezione bibliotecari:
1) Bibliologia;
2) Bibliografia;
3) Biblioteconomia (biennale);
4) Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
5) Paleografia latina;
6) Tecnica dei cataloghi e classificazione.
Art. 163. - Sono insegnamenti complementari comuni alle tre sezioni:
1) Applicazioni tecniche agli archivi e alle biblioteche;
2) Documentazione;
3) Elementi di tecnica del restauro del libro e del manoscritto;
4) Greco medievale;
5) Istituzioni giuridiche medievali e moderne;
6) Latino medievale;
7) Lingue romanze medievali;
8) Paleografia musicale;
9) Scienze ausiliarie della storia;
10) Storia dell'amministrazione dello Stato italiano;
11) Storia dell'incisione e della decorazione e illustrazione del libro;
12) Storia della decorazione del manoscritto;
13) Storia dell'editoria moderna e del commercio librario;
14) Storia della tradizione manoscritta.
Art. 164. - Gli allievi dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta e in almeno tre dei complementari comuni o dei fondamentali di altra sezione, secondo il piano di studio individuale che sara' stabilito dal consiglio della scuola sulla base di quello presentato a norma del precedente art. 160, ultimo comma.
Uno o due degli insegnamenti complementari potranno essere sostituiti con insegnamenti impartiti in altre facolta' o scuole dell'Universita' di Roma ovvero con un secondo anno di uno o due gli insegnamenti fondamentali previsti come annuali.
Sono valevoli come esami biennali anche due esami annuali che, su diversi programmi di corso di un medesimo insegnamento, l'allievo abbia sostenuto in due diverse sessioni.
Agli allievi potra', inoltre, essere prescritto di sostenere uno o piu' colloqui su discipline formanti oggetto d'insegnamento in altre facolta' o scuole dell'Universita' di Roma, secondo le prescrizioni che verranno fatte a ciascuno all'atto dell'approvazione del piano di studi del consiglio stesso.
Nell'approvazione dei piani di studio o nella prescrizione dei colloqui il consiglio terra' conto della facolta' di provenienza di ciascun allievo e degli esami superati nel corso di studi precedente all'iscrizione alla scuola.
Art. 165. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta dal candidato, da concordare col professore della materia.
Il preside, sentito, ove occorra, il consiglio della scuola, puo' consentire che la dissertazione verta anche su tema attinente ad uno degli insegnamenti complementari.
Per essere ammessi alla discussione gli allievi, oltre ad aver superato gli esami e sostenuto i colloqui previsti negli articoli precedenti, dovranno aver sostenuto, con esito positivo, una prova scritta di carattere pratico il cui argomento si inquadri nel corso del diploma prescelto dal candidato.
Art. 166. - Su domanda documentata e su conforme parere del consiglio della scuola, agli allievi provvisti di laurea puo' essere concessa l'abbreviazione di un anno di corso.
In tal caso gli insegnamenti previsti come biennali dall'art. 162 saranno ridotti ad annuali.
Il consiglio decidera' altresi', caso per caso, tenuto conto degli studi compiuti da ciascuno degli allievi, l'eventuale dispensa dagli esami di uno o piu' insegnamenti complementari o la loro sostituzione con colloqui.
Art. 167. - Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali la scuola potra' organizzare altresi' corsi di addestramento e di aggiornamento per bibliotecari e archivisti delle amministrazioni pubbliche e private, in accordo con dette amministrazioni.
Art. 655 , relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in tecnologie alimentari e' modificato nel senso che fra i titoli di ammissione alla predetta scuola e' compreso anche la laurea in scienze agrarie.
Art. 656 , relativo alla suddetta scuola e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilita' di locali, di attrezzature, di personale.
Per il primo anno di funzionamento tale numero e' fissato in sessanta iscritti, cioe' quindici per ogni tipo di laurea".
Art. 657 , relativo agli insegnamenti della suddetta scuola e' modificato nel senso che prima dell'ultimo comma e' inserito il seguente nuovo comma:
"Per i laureati in scienze agrarie:
I Anno:
1) Chimica delle sostanze organiche naturali;
2) Analisi qualitativa;
3) Analisi quantitativa;
4) Analisi strumentale;
5) Chimica bromatologica I;
6) Industrie alimentari fondamentali;
7) Chimica biologica.
II Anno:
8) Igiene alimentare;
9) Chimica delle fermentazioni;
10) Impianti per industrie alimentari;
11) Industria degli alimenti conservati;
12) Chimica bromatologica II;
13) Chimica degli additivi e conservazione degli alimenti;
14) Ispezione nelle industrie alimentari".
Dopo l'art. 657 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 658. - Il consiglio della scuola puo' deliberare che gli insegnamenti articolati in differenti settori tecnologici (industrie alimentari fondamentali, industrie degli alimenti conservati) vengano svolti da piu' insegnanti specializzati nei singoli settori industriali, per un numero di lezioni stabilito singolarmente dal consiglio stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 25. - GRECO
Art. 1
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