DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1109

Type DPR
Publication 1967-09-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243 e modificato con altro decreto in data 6 maggio 1962, n. 785; Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1966 del consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma; Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 dicembre 1966, con il quale la sezione e' stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte lo ammontare del fondo di dotazione e delle riserve; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio in Bologna e' modificato come segue: "L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dall'art. 1, secondo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474".

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 17. - GRECO

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