DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1124
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 6. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti pluriennali importano un unico esame alla fine dei corsi salvo disposizioni particolari del presente statuto". Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 24) Diritto fallimentare; 25) Diritto della navigazione; 26) Diritto bancario. Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: Istituzioni di matematiche; Chimica farmaceutica applicata. Nel predetto corso di laurea dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti comma: "Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno. Il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno". Art. 27, relativo agli esami di laurea e' modificato nel senso che il secondo e il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'esame di laurea in farmacia consiste in: a) un'analisi chimica qualitativa con miscuglio di almeno tre cationi e tre anioni; b) un'analisi chimica quantitativa di un prodotto iscritto nella F. U.; c) una prova di riconoscimento e saggi di purezza di due prodotti iscritti nella F. U.; d) discussione delle relazioni scritte sui risultati delle predette prove; e) prova orale di cultura tecnico-professionale; f) discussione di una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, in una disciplina scelta dal candidato fra quelle seguite durante il corso di studio e presentate alla segreteria universitaria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea. Dopo l'art. 39, e col conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facolta' di scienze economiche e bancarie. Art. 40. - Fanno parte della facolta' di scienze economiche e bancarie i seguenti istituti: 1) Istituto di economia politica; 2) Istituto di matematica; 3) Istituto di ragioneria generale ed applicata.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 29. - GRECO
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