DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1125

Type DPR
Publication 1967-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 20 dicembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 36. - GRECO

Convenzione istituzione posto professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 1

Repertorio n. 124 REPUBBLICA ITALIANA Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena. L'anno millenovecentosessantasei (1966) addi' 20 del mese di dicembre avanti a me dott. Paolo Ballero Pes, nato a Cagliari il 13 gennaio 1910, direttore amministrativo dell'Universita' di Siena, delegato con decreto rettorale 230/65-66 dell'8 marzo 1966 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale Universitario approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674 ed alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei ai termini di legge ed a me noti: 1) Gianfranco Calabrese 2) Donato Miani Calabrese sono comparsi, in una sala della sede della associazione bancaria, in Roma, i signori: 1) prof. dott. Giovanni Domini, nato a Siena il 6 settembre 1904, rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Siena e suo legale rappresentante debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena del 7 luglio 1966 (allegato A); 2) l'on. avv. Stefano Siglienti, presidente della Associazione bancaria, nato a Sassari il 17 gennaio 1898 debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 7 febbraio 1961 del comitato esecutivo dell'associazione predetta (allegato B). Premesso che l'Universita' di Siena richieste alle autorita' superiori la istituzione di una facolta' di economia e commercio che possa rilasciare la laurea in economia e banca; che sono intervenuti accordi tra l'Universita', il Monte dei Paschi, il comune e la provincia di Siena nonche' l'associazione bancaria italiana, in forza dei quali sono stati reperiti i mezzi finanziari occorrenti per far funzionare la nuova facolta', ottemperando alle condizioni poste ed alle raccomandazioni fatte dalle predette autorita'; che nel quadro di questi accordi l'associazione bancaria italiana si e' assunta l'onere di provvedere e convenzionare una cattedra di ruolo destinata all'insegnamento nella nuova facolta' di statistica del credito; che con convenzione in data 12 luglio 1962, registrata a Siena il 21 luglio 1962 al n. 126, vol. 28 Mod. I la associazione bancaria italiana si era obbligata con la predetta Universita', a provvedere alla costituzione ed al mantenimento dell'anzidetto posto di ruolo, versando a titolo di liberalita', il contributo annuo di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), maggiorato del 20 per cento per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza; che con legge 13 giugno 1966, n. 543, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 27 luglio 1966, e' stata istituita presso la anzidetta Universita' degli studi di Siena, la facolta' di scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi di laurea, uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie, ed uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche; che nel piano degli studi previsto per la facolta' anzidetta non e' stato posto l'insegnamento di statistica del credito; che il costo medio di un posto di professore di ruolo e' stato portato a L. 5.000.000 (cinquemilioni) annue ed il 20% degli oneri previdenziali a L. 1.000.000 (unmilione) annue; che si rende pertanto necessario procedere ad una nuova convenzione tra l'associazione bancaria italiana e l'Universita' degli studi di Siena, sia per la mutata denominazione della facolta', sia per le mutate condizioni economiche a carico dell'associazione bancaria italiana ed infine per il mancato inserimento nel piano degli studi della nuova facolta' dell'insegnamento di statistica del credito, tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'associazione bancaria italiana si impegna a versare alla Universita' degli studi di Siena i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione posto professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 devono essere versati all'Universita' degli studi di Siena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione posto professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, l'associazione bancaria italiana si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari l'associazione bancaria italiana si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nello art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione posto professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Siena per la attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo. L'Universita' degli studi di Siena versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 comma secondo.

Convenzione istituzione posto professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di ruolo alla quale il posto convenzionato sia stato assegnato e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione istituzione posto professore facolta' scienze economiche e bancarie Siena-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Essendo stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Siena la presente convenzione sara' registrata in esenzione di tassa di registro ai sensi del regolamento dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto scritto da persona di mia fiducia viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti della Universita' degli studi di Siena. Il presente atto, escluse le firme consta di n. 8 facciate e n. 185 righe. Prof. Giovanni DOMINI - On. Stefano SIGLIEN TI - Dott. Gianfranco CALABRESE - Prof. Dona to MIANI CALABRESE Dott. Paolo BALLERO P ES Registrato a Siena, 21 dicembre 1966 al n. 2590, vol. 119, Mod. 1. Esatte L. 2.410. Trascrizione gratis. Siena, addi' 27 dicembre 1966 D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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