DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. 1126

Type DPR
Publication 1967-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964;

Ritenuta la necessita' di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, nonche' di modificare le modalita' di versamento della quota medesima;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, e' elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1 gennaio 1967.

Art. 2

Nell'art. 43 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 il primo comma e' sostituito dal seguente: "La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere del Consiglio nazionale".

Art. 3

L'art. 44 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, e' modificato come segue: "Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio nazionale che le ha riscosse e i Consigli compartimentali. In sede di approvazione del proprio bilancio preventivo, il Consiglio nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli consigli compartimentali, determina le aliquote spettanti a ciascun consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l'aliquota spettante ad un consiglio compartimentale puo' essere inferiore ad un terzo della somma versata al Consiglio nazionale da parte degli iscritti al rispettivo albo compartimentale. Entro il trentesimo giorno dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai consigli compartimentali, negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l'elenco nominativo degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono. La gestione dei diritti di segreteria spetta ai consigli che li riscuotono".

SARAGAT MORO - PRETI - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 2. - GRECO

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