DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1127

Type DPR
Publication 1967-10-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra "e per ciascuna classe" e "di esame" sono inserite le seguenti parole "o sottoclasse". Al medesimo comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e' aggiunto il seguente periodo: "Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) e costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse".

Art. 2

Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra "in medicina veterinaria" e "o che conseguiranno tale titolo" sono soppresse le parole "o in economia e commercio" e sono inserite le seguenti parole "o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972".

Art. 3

Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 1) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe I (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia), dopo "laurea in lingue e letterature straniere", sono aggiunte le seguenti parole "rilasciata da qualunque facolta' o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientale di Napoli per le sue "lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale"), purche' il candidato sia in possesso di maturita' classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina"; 2) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe II (lingua straniera), le parole "Istituto superiore orientale di Napoli" sono sostituite dalle seguenti "Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli"; 3) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe VI (educazione musicale), le parole "diploma di organo e di pianoforte" sono sostituite dalle seguenti "diploma di organo o di pianoforte".

Art. 4

Alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche: 1) i primi quattro commi della parte relativa alla classe IV (educazione artistica) sono sostituiti dai seguenti: "L'esame comprende una prova pratica, un colloquio e una lezione. 1) La prova pratica si articolera' in due parti; copia grafica dal vero di uno o piu' oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla commissione; libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo. Il secondo di tali elaborati dovra' essere illustrato da una breve relazione scritta. Durata della prova: otto ore"; 2) nel numero 2) della parte relativa alle prove scritte della classe VI (educazione musicale), l'ultimo periodo "E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale" e' cosi' modificato: "Non e' consentito l'ausilio di uno strumento musicale"; 3) la lettera a) della parte relativa alla prova pratica della classe VI (educazione musicale) e' modificata come segue: "a) lettura cantata, estemporanea, accompagnandosi al pianoforte, di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci".

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 3. - GRECO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.