DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1128

Type DPR
Publication 1967-07-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con proprio decreto 31 ottobre 1961, numero 1836 e modificato con proprio decreto 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta avanzata dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Trieste intesa ad ottenere il completamento del corso di studi della facolta' di medicina e chirurgia;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 5 maggio 1967 tra l'Universita' degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste per il completamento ed il mantenimento della facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 2

La facolta' di medicina e chirurgia, costituita presso l'Universita' di Trieste con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685 e limitata al primo biennio, viene completata con l'istituzione del secondo e terzo biennio, che funzioneranno gradualmente a partire dall'anno accademico 1967-68.

Art. 3

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) quindici posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; b) quindici posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato, per la parte concernente le norme della facolta' di medicina e chirurgia, come risulta dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 4-6. - GRECO

Modifiche

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste e' modificato nel senso che l'art. 56 relativo al primo biennio di medicina e chirurgia e' abrogato e al suo posto sono aggiunti - con il conseguente spostamento della successiva numerazione - i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento del primo, secondo e terzo biennio del corso di studi della laurea in medicina e chirurgia. Art. 56. - La facolta' di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. Art. 57. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni, divisi in tre bienni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1° Biennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale, al 20 e al 3° anno); 6) Patologia generale (biennale, al 20 e al 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia. 2° Biennio: 9) Farmacologia; 10) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 12) Anatomia ed istologia patologica (biennale, al 4° e al 5° anno); 13) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale). 3° Biennio: 14) Clinica medica generale e terapia medica (biennale); 15) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale); 16) Clinica pediatrica; 17) Clinica ostetrica e ginecologica; 18) Igiene; 19) Medicina legale e delle assicurazioni; 20) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale); 21) Clinica dermosifilopatica (semestrale); 22) Clinica oculistica (semestrale); 23) Clinica odontoiatrica (semestrale); 24) Radiologia (semestrale) Sono insegnamenti complementari: 1) Audiologia; 2) Biochimica applicata; 3) Neurochirurgia; 4) Istologia ed embriologia generale; 5) Parassitologia medica; 6) Puericoltura; 7) Anestesiologia e rianimazione; 8) Semeiotica medica; 9) Tisiologia; 10) Malattie infettive; 11) Medicina del lavoro; 12) Psicologia; 13) Idrologia medica; 14) Clinica ortopedica; 15) Clinica urologica; 16) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 17) Storia della medicina; 18) Virologia; 19) Genetica medica; 20) Medicina nucleare; 21) Psichiatria; 22) Anatomia topografica; 23) Semeiotica chirurgica; 24) Chirurgia d'urgenza; 25) Gerontologia; 26) Chirurgia plastica ricostruttiva; 27) Scienza dell'alimentazione. Le esercitazioni pratiche delle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami. Gli esami di "fisiologia umana" e di "patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "patologia speciale medica" e di "patologia speciale chirurgica". Per l'insegnamento di "anatomia ed istologia patologica" e' prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle "istituzioni" e sulla "istologia patologica", ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno: lo studente che non abbia superato questo esame non puo' essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 60 anno. Lo studente deve includere l'insegnamento della "clinica ortopedica" tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea. Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti delle cliniche speciali a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni. L'insegnamento delle cliniche: medica, chirurgica e ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in reparti clinici ed ospedalieri designati dalla facolta', da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. Art. 58. - Gli insegnamenti si svolgono sotto la forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale. Art. 59. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di uno su tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quelle della dissertazione scritta. Art. 60. Appartengono alla facolta' i seguenti istituti: Istituto di anatomia umana normale; Istituto di anatomia patologica; Istituto di chimica biologica; Istituto di microbiologia; Istituto di farmacologia: Istituto di fisiologia; Istituto di igiene; Istituto di medicina legale e delle assicurazioni; Istituto di patologia generale; Istituto di radiologia; Istituto di patologia speciale chirurgica; Istituto di patologia speciale medica; Clinica chirurgica generale; Clinica medica generale; Clinica dermosifilopatica; Clinica delle malattie nervose e mentali; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Clinica pediatrica; Clinica odontoiatrica; Clinica ortopedica; Clinica ostetrico-ginecologica. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Convenzione per l'istituzione e funzionamento facolta' medicina e chirurgia Trieste-art. 1

Rep. n. 151 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' degli studi di Trieste. IN NOME DELLA LEGGE REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), il giorno 5 (cinque) del mese di maggio, alle ore 12,30, in una sala dell'Universita' degli studi di Trieste, avanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dall'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' dell'universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori: 1) prof. Sergio Morgante, ordinario di mineralogia e preside della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) prof. Francesco Ramponi, ordinario di idraulica e preside della facolta' d'ingegneria. Testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti: l'Universita' degli studi di Trieste, nella persona del magnifico rettore prof. Agostino Origone (Allegati "A" e "B"); la provincia di Trieste, nella persona del presidente della giunta provinciale, dott. Alberto Savona (Allegato "C"); il comune di Trieste, nella persona del sindaco dott. ingegnere Marcello Spaccini (Allegato "D"); la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, nella persona del presidente dott. Romano Caidassi (Allegato "E"); la Cassa di risparmio di Trieste, nella persona del presidente avv. Giorgio laut (Allegato "F"); gli Ospedali riuniti di Trieste, nella persona del presidente avv. Enzo Morgera e dal segretario generale dott. Mariano Berni (Allegato "G"); i quali; Premesso: che nell'Universita' degli studi di Trieste e' stata istituita la facolta' di medicina e chirurgia mediante la convenzione stipulata in Trieste il giorno 11 dicembre 1965 alle ore 12, a norma del testo unico sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, fra l'Universita' degli studi di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste e gli Ospedali riuniti di Trieste, i quali, constatato che nell'Universita' di Trieste, composta di sette facolta', mancava quella di medicina e chirurgia, vista la relazione e le linee direttive del piano di sviluppo della scuola presentate dal Ministro per la pubblica istruzione, hanno ritenuto necessario completare senza ritardo l'universita' con tale facolta', e percio', con la suddetta convenzione, si sono impegnati per due anni a provvedere all'istituzione ed al funzionamento della facolta' di medicina e chirurgia, obbligandosi la provincia di Trieste a corrispondere la somma annua di L. 20.000.000, il comune di Trieste a corrispondere la somma annua di L. 20.000.000, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste a corrispondere la somma annua di L. 2.000.000, la Cassa di risparmio di Trieste a corrispondere per un anno la somma di L. 10.000.000 con la riserva di rinnovare l'impegno, gli Ospedali riuniti di Trieste e l'Universita' di Trieste a mettere a disposizione locali, attrezzature ed istituti idonei; che con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685, data l'esistenza della suddetta convenzione, e' stata istituita nell'Universita' degli studi di Trieste la facolta' di medicina e chirurgia limitata al primo biennio cioe' a quella parte del corso di studi che coincide con la durata della convenzione; che con l'anno accademico 1967/68 la facolta' di medicina e chirurgia dovra' iniziare anche il 3° anno di studi, per continuare anno per anno fino a completare i quattro anni di corso ancora mancanti entro i quattro anni accademici consecutivi a quello corrente; che il Ministero della pubblica istruzione intende procedere con un unico provvedimento all'istituzione dell'intera facolta' di medicina e chirurgia nella Universita' di Trieste; che il suddetto provvedimento puo' essere preso con decreto del Presidente della Repubblica, come e' avvenuto all'inizio della facolta', ma tale decreto presuppone una convenzione che prolunghi per tutto il sessennio del corso di studi la convenzione esistente per il primo biennio; che gli enti partecipanti alla convenzione per il primo biennio ritengono persistere le ragioni del loro concorso alla vita della facolta'; che sono mutate diverse circostanze influenti sull'oggetto della primitiva convenzione, come per l'avvenuta istituzione legale della facolta' limitata al primo biennio e per la necessita' di provvedere a tutta la durata successiva del corso di laurea; stipulano la seguente Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' degli studi di Trieste. Art. 1. L'Universita' degli studi di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, la Cassa di risparmio di Trieste e gli Ospedali riuniti di Trieste, considerato che la convenzione dell'11 dicembre 1965 prevedeva all'art. 9 la rinnovazione salvo il caso di formale disdetta; ritenuto, d'altra parte, che la pura e semplice rinnovazione non sarebbe del tutto congrua alle nuove circostanze menzionate in premessa; stipulano la presente convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' di Trieste, a continuazione ed integrazione di quella del 1965.

Convenzione per l'istituzione e funzionamento facolta' medicina e chirurgia Trieste-art. 2

Art. 2. Il dott. Alberto Savona, presidente della giunta provinciale di Trieste e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 negli anni accademici successivi a quello in corso (1966-1967) se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste. Il dott. ing. Marcello Spaccini, sindaco del comune di Trieste ed in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 negli anni accademici successivi a quello in corso (1966-1967) se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste. Il dott. Romano Caidassi, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 2.000.000. L'avv. Giorgio laut, presidente della Cassa di risparmio di Trieste ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere all'Universita' degli studi di Trieste, per l'anno accademico 1967-1968, la somma di L. 10.000.000, salvo rivedere la propria posizione per gli anni seguenti.

Convenzione per l'istituzione e funzionamento facolta' medicina e chirurgia Trieste-art. 3

Art. 3. Il prof. Agostino Origone, rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Trieste, in rappresentanza della medesima, dichiara di accettare le suddette promesse ed obbligazioni assunte dai signori dott. Alberto Savona, dott. ing. Marcello Spaccini, dott. Romano Caidassi ed avv. Giorgio Iaut, nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Convenzione per l'istituzione e funzionamento facolta' medicina e chirurgia Trieste-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Trieste e gli ospedali riuniti di Trieste si impegnano a mettere a disposizione della suddetta facolta' i locali e le attrezzature necessarie al suo funzionamento. In particolare l'Universita' di Trieste mette a disposizione gli istituti di chimica, di fisica, di zoologia ed anatomia comparata, di patologia generale e di microbiologia della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e gli istituti di chimica biologica e di fisiologia della facolta' di farmacia. Gli ospedali riuniti di Trieste, per precisare l'oggetto della loro obbligazione, fanno riferimento integrale alla deliberazione del loro consiglio d'amministrazione del 2 febbraio 1967 approvata dal comitato provinciale di controllo di Trieste il 17 febbraio 1967, n. 2244/1477.

Convenzione per l'istituzione e funzionamento facolta' medicina e chirurgia Trieste-art. 5

Art. 5. Alla spesa annua per il funzionamento della facolta' di medicina e chirurgia sara' provveduto: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo della provincia di Trieste di L. 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 dopo il primo anno se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste; c) con il contributo annuo del comune di Trieste di lira 20.000.000, elevabile a L. 25.000.000 dopo il primo anno se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste; d) con il contributo annuo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste di L. 2.000.000; e) con il contributo della cassa di risparmio, fissato in L. 10.000.000 per il primo anno, eventualmente rinnovabile di anno in anno per gli anni successivi secondo le possibilita' dell'istituto; f) con eventuali contributi di enti pubblici e privati.

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