DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1131

Type DPR
Publication 1967-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'articolo 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioe' in numero di otto) per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di dieci), per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioe' in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale e' stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62;

Vedute motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma e corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facolta' e scuole interessate, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvedera' con successivi decreti;

Ravvisata la necessita' di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facolta' e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Per l'anno accademico 1967-68 sono cosi' ripartiti tra le facolta' di cui appresso altri diciannove posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62: Numero dei posti UNIVERSITA DI CATANIA Facolta di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale........................................ 1 UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di economia e commercio per il raddoppia- mento della cattedra economia politica............. 1 Facolta di lettere e filosofia per il raddoppia- mento della cattedra di letteratura latina......... 1 UNIVERSITA DI GENOVA Facolta di giurisprudenza........................ 1 Facolta di magistero per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana.......... 1 Facolta di medicina e chirurgia.................. 1 per il raddoppiamento della cattedra di patolo- gia generale....................................... 1 per il raddoppiamento della cattedra di fisio- logia umana........................................ 1 UNIVERSITA DI MILANO Facolta di medicina e chirurgia.................. 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale................... 1 per il raddoppiamento della cattedra di diritto romano............................................. 1 Facolta di economia e commercio.................. 1 Facolta di scienze matematiche, fisiche e natura- li per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale........................................... 1 per il raddoppiamento della cattedra di istolo- gia ed embriologia................................. 1 UNIVERSITA DI PADOVA Facolta di medicina e chirurgia per il raddoppia mento della cattedra di clinica dermosifilopatica.. 1 UNIVERSITA DI PALERMO Facolta di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale................... 1 Facolta di lettere e filosofia per il raddoppia- mento della cattedra di storia medioevale.......... 1 UNIVERSITA DI PISA Facolta di lettere e filosofia per il raddoppia- mento della cattedra di letteratura greca.......... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di architettura per il raddoppiamento della cattedra di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.................................. 1

Art. 2

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-1968 saranno assegnati con successivi provvedimenti.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1957

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 40. - GRECO

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