DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1135

Type DPR
Publication 1967-10-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui duemilacentocinquanta per l'anno accademico 1966-67; Visto l'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 62 concernente la riserva di assegnazione, alle cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianita'; Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, con il quale viene prevista l'ulteriore riserva di 1/20 dei posti restanti per sopperire alle esigenze delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle facolta' e scuole, degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639 coi quali, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente assegnati, per l'anno accademico 1966-67, milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio; Tenuto conto che, in conseguenza dell'assegnazione disposta con i citati decreti presidenziali, il numero dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati, sul quale e' da calcolarsi l'ulteriore riserva di cui al citato secondo comma dell'art. 18, resta determinato, per l'anno accademico 1966-67, in cinquecentododici unita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, col quale sono stati ripartiti tra le cattedre universitarie quattrocentottantasette posti di assistente non vincolati a concorsi riservati restando, pertanto, accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62, venticinque posti di assistente ordinario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, n. 33, relativo alla istituzione della scuola di statistica annessa alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Messina; Vista la legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente la istituzione della facolta' di scienze economiche e bancarie presso l'Universita' di Siena, con particolare riferimento all'art. 5 della legge stessa relativo alla assegnazione di quattro posti di assistente ordinario da effettuarsi in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Sette dei venticinque posti di assistente ordinario accantonati, sul contingente dei posti istituiti per lo anno accademico 1966-67, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967 n. 62, vengono ripartiti come segue: UNIVERSITA DI MESSINA Scuola di statistica (annessa alla facolta di economia e commercio): Numero dei posti 1) Cattedra di statistica............................. 1 2) Cattedra di statistica economica................... 1 3) Cattedra di sociologia............................. 1 UNIVERSITA DI SIENA Facolta di scienze economiche e bancarie: 1) Cattedra di istituzioni di diritto pubblico........ 1 2) Cattedra di tecnica bancaria....................... 1 3) Cattedra di economia monetaria e creditizia........ 1 4) Cattedra di lingua francese (lettore).............. 1

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 29. - GRECO

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