DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1136

Type DPR
Publication 1967-10-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Archivistica e scienze ausiliarie della storia; Civilta' e letteratura greca; Filologia, italiana; Storia americana. Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Metodologia e didattica generale; Antropologia culturale; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Filosofia del linguaggio; Pedagogia speciale. Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di "Storia del teatro" muta denominazione in quello di "Storia del teatro e dello spettacolo". Art. 84, relativo alle norme comuni ai vari corsi di laurea e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La prova scritta di pedagogia, nel corso di diploma di vigilanza e' preceduta da tutti gli altri esami di profitto". Art. 85, relativo agli esami di laurea e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. Tale materia dev'essere comunicata alla segreteria, col visto del professore, almeno dieci mesi prima della presentazione della dissertazione, salvo il caso di trasferimento dello studente da altra sede universitaria".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 27. - GRECO

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