LEGGE 14 novembre 1967, n. 1145
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.