LEGGE 14 novembre 1967, n. 1146

Type Legge
Publication 1967-11-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

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