LEGGE 14 novembre 1967, n. 1153
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti comma: "L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonchè nel settore minerario attinente a questa attività. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari".
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