LEGGE 7 dicembre 1967, n. 1155
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione: L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: "Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973".
SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.