DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. 1158

Type DPR
Publication 1967-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 258 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 25 marzo 1926, n. 680;

Veduto il regio decreto 19 febbraio 1928, n. 579;

Veduto il regio decreto 30 luglio 1936, n. 1429;

Vedute le proposte di modifica allo statuto deliberate dal consiglio direttivo della Universita' italiana per stranieri di Perugia nella seduta del 23 aprile 1966;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella adunanza del 7 giugno 1967;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo statuto della Universita' italiana per stranieri di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, con le modifiche indicate nel successivo art. 2.

Art. 2

Art. 4 (rettore). - Il primo comma e' cosi' modificato: "Il rettore e' eletto dal consiglio di amministrazione e dal consiglio accademico in seduta congiunta a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto". Art. 5 (consiglio di amministrazione). - E' soppresso il punto 6. Il comma 5 e' modificato come appresso: "Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, con esclusione dalla seduta in cui il consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del direttore amministrativo". Art. 7 (consiglio accademico). - Il punto a) e' modificato come segue: "da tre professori universitari di ruolo che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione della universita'". Art. 18 (disposizione transitoria). - E' soppresso.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1967

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 6. - GRECO

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 1

Schema di statuto dell'Universita' italiana per stranieri approvato dal consiglio direttivo dell'Universita' nella adunanza del 23 aprile 1966. Art. 1. Denominazione e scopi L'Universita' italiana per stranieri, istituita in Perugia con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha lo scopo di diffondere, mediante speciali corsi rivolti a studenti stranieri, la conoscenza dell'Italia in tutte le sue manifestazioni culturali: la lingua, la letteratura, la storia, le arti, il pensiero filosofico e scientifico, le tradizioni popolari e i costumi, le istituzioni politiche e sociali. Essa ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti delle leggi vigenti, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed e' regolata dal presente statuto.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 2

Art. 2. Regime economico e finanziario L'Universita' italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo funzionamento: 1) dai contributi: a) dello Stato; b) del comune di Perugia; c) della provincia di Perugia; d) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia; e) dell'Azienda autonoma turismo di Perugia; f) di altri enti e di privati; 2) dai proventi delle tasse di iscrizione, d'esame e di diploma degli studenti. I contributi degli enti contemplati alle lettere b), c), d) e) del presente articolo saranno fissati con apposite convenzioni.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 3

Art. 3. Organi Sono organi dell'Universita' italiana per stranieri: 1) il rettore; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il consiglio accademico.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 4

Art. 4. Il rettore Il rettore e' eletto dal consiglio d'amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'universita'; convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il consiglio accademico; da' esecuzione ai loro deliberati, dirige il funzionamento della universita'; firma gli atti e i mandati; adotta i provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio d'amministrazione alla successiva seduta. Il rettore ha l'obbligo di risiedere stabilmente a Perugia.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 5

Art. 5. Consiglio d'amministrazione Il consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' cosi' composto: 1) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione; 2) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri; 3) un rappresentante designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo; 4) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5) un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Perugia; 6) un rappresentante designato dal comune di Perugia; 7) un rappresentante designato dalla provincia di Perugia; 8) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia; 9) un rappresentante designato dall'Azienda autonoma turismo di Perugia; 10) un rappresentante congiuntamente designato dagli enti e dai privati, che concorrano ciascuno con un annua somma non inferiore a L. 500.000 e sempre che i contributi stessi raggiungano complessivamente una cifra non inferiore ai 10 milioni. Sono membri di diritto del consiglio d'amministrazione: il sindaco di Perugia; l'intendente di finanza di Perugia. Del consiglio d'amministrazione fa parte, inoltre, un componente del consiglio accademico, da questo eletto annualmente. Il consiglio d'amministrazione e' presieduto dal rettore. Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario. I membri designati durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 6

Art. 6. Attribuzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio d'amministrazione provvede al governo della universita': delibera in materia di organizzazione, funzionamento e sviluppo dell'Istituto; stabilisce le norme e i regolamenti interni; delibera le spese; bandisce i concorsi; nomina il direttore amministrativo e il personale di ruolo, avventizio e incaricato; nomina gli insegnanti dei corsi superiore, medio e preparatorio; nomina su proposta del consiglio accademico, il direttore dei corsi; nomina annualmente uno dei revisori dei conti; delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Il consiglio d'amministrazione si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno, nei mesi di marzo, giugno e novembre, e in via straordinaria ogni qualvolta il rettore lo ritenga necessario o un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 7

Art. 7. Consiglio accademico Il consiglio accademico viene costituito con deliberazione del consiglio d'amministrazione ed e' composto: dal rettore, che lo presiede; e dai seguenti membri: a) da tre professori universitari di ruolo, che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1ª sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione dell'universita', che formulera', per ciascun nominativo, apposite terne di nomi; b) dal rappresentante dell'Universita' degli studi di Perugia, di cui all'art. 5; c) da un rappresentante eletto dai docenti del corso superiore; d) da un rappresentante eletto dai docenti del corso medio; e) da un rappresentante eletto dai docenti del corso preparatorio; f) dal direttore dei corsi. Alle sedute del consiglio accademico partecipa il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario. I membri designati durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. In caso di cessazione dall'incarico d'insegnamento di un rappresentante eletto di cui al precedente comma primo, lettere c), d), e), la categoria provvede alla sua sostituzione con nuova elezione. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 8

Art. 8. Attribuzioni del consiglio accademico Il consiglio accademico: delibera in materia didattica; fissa i programmi dei corsi, gli orari delle lezioni, il diario degli esami; propone al consiglio d'amministrazione la nomina del direttore dei corsi; propone annualmente al rettore i docenti dei corsi di alta cultura; nomina i coordinatori dei corsi speciali e le commissioni di esami; da' pareri e formula proposte relative all'ordinamento della universita'; collabora con il rettore nei compiti di vigilanza sul funzionamento didattico. Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 9

Art. 9. Direttore dei corsi Il direttore dei corsi, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del consiglio accademico, dura in carica per un triennio e puo' essere riconfermato. Al direttore dei corsi e' affidata la vigilanza sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi secondo il programma prestabilito. Egli provvede agli eventuali limitati spostamenti di orario delle lezioni dovute a causa di forza maggiore e alla momentanea sostituzione di docenti assenti, riferendone subito al rettore. Al termine di ogni anno accademico il direttore dei corsi consegna al rettore una relazione sullo svolgimento dei corsi, esprimendo il proprio parere sull'efficacia degli insegnamenti, nonche' sulla frequenza e assiduita' degli studenti. Egli formula altresi' suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione didattica, culturale e disciplinare dei corsi e per la piu' proficua partecipazione ad essi degli studenti.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 10

Art. 10. Corsi L'anno accademico dell'Universita' italiana per stranieri va dal 1 gennaio al 31 dicembre. I corsi ordinari si distinguono in: 1. Corsi di alta cultura italiana, vertenti sulla letteratura, la storia politica, la storia dell'arte e della musica, le antichita' etrusche e italiche, la geografia, il pensiero religioso, filosofico, scientifico, giuridico. Nell'ambito dei corsi di alta cultura possono essere istituiti corsi speciali a carattere continuativo con un proprio coordinatore didattico. 2. Corsi teorici e applicativi, di lingua, letteratura, storia e arte, che si suddividono in: a) corso preparatorio; b) corso medio; c) corso superiore.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 11

Art. 11. Docenti I corsi di alta cultura sono affidati a docenti universitari e a personalita' del mondo culturale. Gli altri corsi sono affidati annualmente a docenti cui sia riconosciuta speciale attitudine e provata capacita' per gli insegnamenti da assumere.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 12

Art. 12. Studenti Alla frequenza dei corsi sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalita' e gli italiani residenti all'estero, anche se sprovvisti di titolo di studio. Per essere tuttavia ammessi a sostenere gli esami del corso superiore (art. 10, lettera c) essi dovranno esibire un titolo di studio equipollente, almeno, a quello di una licenza di scuola secondaria italiana di grado superiore. Altri titoli particolari possono essere richiesti per l'ammissione agli esami di profitto dei corsi speciali e al diploma di cui al successivo art. 13, commi d), e).

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 13

Art. 13. Attestazioni di frequenza e profitto L'Universita' italiana per stranieri ha facolta' di rilasciare agli iscritti: a) "attestato di frequenza" ai corsi; b) "attestato di conoscenza elementare della lingua italiana" e l'"attestato di conoscenza della lingua italiana", in base al risultato degli esami prescritti al termine di ogni turno trimestrale di lezioni, rispettivamente nel corso preparatorio e nel corso medio; c) "diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero", a coloro che avranno superato gli esami prescritti a conclusione del turno trimestrale del corso superiore; d) "attestato di frequenza e profitto" ai corsi speciali; e) "diploma di cultura in etruscologia e antichita' italiche" a coloro che avendo frequentato con profitto i relativi corsi si presentino e discutano una tesi scritta di argomento scientifico, approvata da apposita commissione d'esame.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 14

Art. 14. Tasse di iscrizione, di esami e di diploma Le tasse di iscrizione ai corsi, di esame e di diploma sono stabilite dal consiglio d'amministrazione e notificate con il programma annuale dei corsi.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 15

Art. 15. Relazione Al termine di ogni anno accademico il rettore presenta al Ministero della pubblica istruzione una relazione sullo stato e sullo sviluppo delle attivita' all'Universita' italiana per stranieri.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 16

Art. 16. Bilanci Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di novembre di ciascun anno. Il conto consuntivo viene presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ai due revisori, designati annualmente rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal Ministero della pubblica istruzione.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 17

Art. 17. Regolamenti Mediante regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite, rispettivamente, le norme di attuazione del presente statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno, le norme di assunzione e di stato giuridico del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Universita' italiana per stranieri.

Statuto dell'Universita' italiana per stranieri-art. 18

Art. 18. Disposizione transitoria Alla data di entrata in vigore del presente statuto l'attuale consiglio direttivo, opportunamente integrato, assume la denominazione e le funzioni del consiglio d'amministrazione e rimane in carica unitamente al rettore-presidente, fino al termine del mandato, con la integrazione del rappresentante del consiglio accademico. Visto: il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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