LEGGE 22 novembre 1967, n. 1175
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate: maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare; colonnello: cancelliere capo di prima classe; tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; maggiore: cancelliere capo di terza classe; capitano: cancelliere di prima classe; tenente: cancelliere di seconda classe; sottotenente: cancelliere di terza classe. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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