LEGGE 24 novembre 1967, n. 1190
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le parole: "effettuate da imprenditori commerciali" contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sono sostituite dalle seguenti: "da chiunque effettuate".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.