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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1192

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi nell'esercizio 1972.