LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1215
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle province ove nell'anno scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1 ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.
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