LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1221

Type Legge
Publication 1967-12-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilita in lire 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed in lire 2000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due. Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

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