LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1222
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.
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