LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, è ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.
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