LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1226
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, è elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.
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