LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1232
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.
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