LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.
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