LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1241
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1967.
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