LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1244
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.
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