DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. 1248
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499 e 13 gennaio 1965, n. 18;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 99. - DI PRETORO
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