LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1250
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il limite massimo di età previsto dall'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5 delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 10 febbraio 1940, n. 187, e dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è abolito. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 dicembre 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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