LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1261
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.
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