LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1261

Type Legge
Publication 1967-12-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.

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