LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1262
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente: "Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra: gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti; i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota. Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 34 anni alla data del bando".
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