DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1288
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; Uditi i pareri della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.
SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - REALE - MANCINI - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 85. - GRECO
Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. Art. 1. Campo d'applicazione 1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialita' superiore alle 30.000 Kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge. 1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni: a) riscaldamento di ambienti; b) riscaldamento di acqua per utenze civili; c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche; d) lavaggio biancheria e simili; e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno); f) forni da pane ed altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860). 1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.
Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 2
Art. 2. Patentini 2.1. Ai fini del rilascio del patentino previsto dall'art. 16 della legge, gli impianti termici indicati nell'articolo precedente che abbiano potenzialita' superiore alle 200.000 Kcal/h sono classificati in due categorie cui corrispondono due gradi di abilitazione. 2.2. Sono attribuiti alla prima categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di 1° grado, gli impianti termici per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del [regio decreto 12 maggio 1927, n. 824](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824). 2.3. Sono attribuiti alla 2° categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di abilitazione al 2° grado, gli impianti termici, automatici e non automatici, per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione indicato nel comma precedente. 2.4. Il patentino di 1° grado abilita direttamente, senza la osservanza di alcuna formalita', anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di 2° grado. 2.5. I patentini potranno essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a 18 anni compiuti. 2.6. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del [regio decreto 12 maggio 1927, n. 824](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824) e delle relative norme di attuazione, costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o di 2° grado previsto dal presente articolo. 2.7. L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli [art. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824~art31) e [32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824~art32), non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici conseguito ai sensi del comma precedente. 2.8. Ai fini della eventuale revoca dei patentini di abilitazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge, il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunichera' al competente Ispettorato provinciale del lavoro i casi di recidiva nella cattiva conduzione degli impianti termici.
Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 3
Art. 3. Terminologia 3.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: Accesso - Vano nelle pareti delimitanti un ambiente, destinato al passaggio di persone o di cose. Aria comburente - Aria atmosferica che interviene nel processo di combustione. Bocca del camino - Sezione terminale retta del camino. Bruciatore - Dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente. Camera di calma - Dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle in essi contenute. Camini - Porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera. Canali da fumo - Insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione. Cenere - Residui solidi della combustione completa di sostanze combustibili. Ciclone - Dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi contenute. Combustibili - Sostanze atte a determinare una combustione in presenza di aria atmosferica. Combustione - Processo di ossidazione con formazione di fiamma e sviluppo di calore. Concentrazione - Quantita' di sostanze solide, liquide o gassose contenute in un volume unitario di gas riferito a determinate condizioni di temperatura e di pressione. Conduttore di impianto termico non automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente presso l'impianto in modo non continuativo, provvede direttamente all'insieme degli interventi e delle regolazioni rivolte ad assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore. Conduttore di impianto termico automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente solo saltuariamente, e' tecnicamente in grado di effettuare interventi sui dispositivi automatici di un impianto termico al fine di assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alle richieste di calore. La accensione e lo spegnimento di un impianto avente potenzialita' non superiore a 600.000 Kcal/h non richiedono l'intervento del conduttore. Conduzione di un impianto termico - Insieme di tutte le operazioni occorrenti per mantenere in funzione un impianto termico. Depuratore di fumi - Dispositivo atto a trattare fumi ed emissioni in genere al fine di ricondurne la composizione entro determinati limiti. Emissioni - Prodotti che comunque vengono immessi nell'atmosfera. Focolare o camera di combustione - Parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce una unita' termica. Fumi - Prodotti gassosi della combustione, immessi nella atmosfera, eventualmente trascinanti particelle solide e/o liquide. Griglia - Dispositivo statico o mobile che consente di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone il contatto con l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri. Impianto termico - Installazione in una parte della quale si verifichi un processo di combustione entro una o piu' camere comunicanti in modo permanente con l'atmosfera. Impianto termico automatico - Impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali. Inquinamento atmosferico - Stato conseguente alla immissione nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura in condizioni tali da alterare la salubrita' dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati. Locale per combustibili - Ambiente specificamente destinato a contenere solidi o liquidi da impiegare in impianti termici. Locale per focolari - Ambiente specificamente destinato a contenere apparecchiature nelle quali si svolgono i processi di combustione. Mitria o comignolo - Dispositivo posto alla bocca del camino, atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera, anche in presenza di vento. Potenzialita' di un impianto termico - Quantita' di calore che puo' essere sviluppata in un'ora nella o nelle camere di combustione di un impianto termico. Registro - Dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio. Serbatoio - Recipiente idoneo al contenimento di combustibile liquido. Sezione dei canali da fumo - Area della sezione retta minima dei canali da fumo. Tiraggio - Aspirazione dei fumi prodotti in un focolare. Tiraggio forzato - Tiraggio attivato per effetto di un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dei fumi. Tiraggio naturale - Tiraggio determinato da un camino unicamente per effetto della differenza di densita' esistente tra i fumi (caldi) e l'aria atmosferica circostante. Velocita' dei fumi - Velocita' che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo. Misura dell'inquinamento atmosferico - La misura dell'inquinamento atmosferico e' data dal rilevamento della concentrazione delle sostanze causate da emissioni, per un intervallo di tempo definito ed in un punto dell'aria atmosferica. Viscosita' - La viscosita' e' la proprieta' dei fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle.
Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 4
Art. 4. Requisiti dei locali 4.1. I locali destinati a contenere apparecchiature facenti parte di impianti termici, devono possedere, ai fini della loro idoneita' alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i requisiti appresso elencati. a) locali destinati a contenere focolari: - aerazione diretta dall'esterno mediante una o piu' aperture libere o munite di inferriate aventi sezione complessiva netta non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del locale, con un minimo di mq. 1. La minima superficie in pianta ammessa per un locale contenente focolari e' di mq. 6. Sono vietati i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione. E' consentito che, nel caso di impianti di potenzialita' superiore a 10.000.000 di Kcal/h, si attui l'aerazione meccanica dei locali; in questo caso i serramenti non subiscono la limitazione anzidetta. - chiusura di vani non d'aerazione mediante appropriati serramenti tali da impedire la fuoriuscita di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo. b) locali per deposito di combustibili: - aerazione diretta dall'esterno mediante una o piu' aperture libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale se aprenti direttamente su spazi scoperti e non inferiori a 1/20 della superficie in pianta del locale, se aprenti su intercapedini aerate, chiostrine, cavedi, anditi e simili. Non sono ammessi canali d'aerazione di qualunque tipo. Sono vietati i serramenti che possano ostacolare, se chiusi, il passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione. - chiusura dei vani d'accesso o di qualunque altro tipo, mediante appropriati serramenti tali da impedire la fuoriuscita di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo.
Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 5
Art. 5. Serbatoi per combustibili liquidi 5.1. I combustibili liquidi da usarsi negli impianti termici devono essere depositati entro serbatoi a perfetta tenuta di liquido e di gas. 5.2. I serbatoi di deposito devono essere muniti, nella parte alta, di un passo d'uomo con chiusura ermetica, facilmente accessibile per il prelevamento di campioni del combustibile in essi contenuto. 5.3. Le bocche di carico dei combustibili liquidi devono essere predisposte per la chiusura ermetica. 5.4. Tutti i serbatoi devono essere provvisti anche di un tubo di sfiato avente diametro interno pari alla meta' del diametro del tubo di scarico ma in ogni caso non inferiore a mm. 25. Detto tubo deve avere lo sbocco all'esterno delle costruzioni, ad un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal suolo praticabile e ad almeno m. 1,50 da porte or finestre; se lo sbocco del tubo avviene al disotto di finestre o di ripiani praticabili, la distanza da questi non deve essere inferiore a m. 6,00. 5.5. I tubi di sfiato o di troppo-pieno dei serbatoi di servizio ammessi nei locali contenenti focolari, devono avere diametro non inferiore a quello dei tubi di arrivo e devono essere collegati ermeticamente con la sommita' del serbatoio di deposito. 5.6. Le tubazioni di alimentazione dei bruciatori devono essere munite di un organo che consenta di eseguire facilmente prelevamenti di campioni di controllo del combustibile in essi circolante.
Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 6
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.