DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1288
Appendice n. 9 DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITA' DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI. L'accertamento della viscosita' dei campioni di combustibili prelevati dai depositi deve essere effettuato secondo il metodo descritto nella presente appendice. I certificati di analisi previsti nell'art. 19, 40 cpv. della legge devono specificare la viscosita' esprimendo i risultati, ottenuti in unita' egs a 50 gradi C, in gradi Engler alla medesima temperatura per mezzo della tabella di conversione riportata in fondo alla appendice. Metodo di analisi. Il metodo di analisi descritto di seguito riguarda l'accertamento regolamentare della viscosita' cinematica degli oli combustibili derivati dal petrolio. La viscosita' dei campioni di combustibile viene determinata mediante la misura del tempo che un determinato volume di liquido, alla temperatura di 50 gradi C, impiega per scorrere attraverso un tubo capillare per effetto della sola forza di gravita'. Le unita' di misura per le determinazioni di viscosita' sono lo Stoke ed il suo sottomultiplo centistoke (cSt). Apparecchiatura. Gli apparecchi regolamentari da impiegarsi per la determinazione sono i viscosimetri che permettono misure di viscosita' cinematica compresa fra i 20 ed i 60 cSt, entro i limiti di ripetibilita' e riproducibilita' appresso specificati. I viscosimetri da impiegarsi devono essere corredati da un certificato del costruttore da cui risultino i valori della costante caratteristica dell'apparecchio e della costante di taratura. Poiche' la costante di taratura (C) dipende dalla accelerazione di gravita', il valore di detta accelerazione (g) nel luogo in cui e' stata effettuata la taratura deve essere annotato sul certificato con approssimazione fino alla terza cifra decimale. Se l'accelerazione di gravita' nel luogo di impiego dello apparecchio differisce di oltre lo 0,1% da quella indicata sul certificato, la costante di taratura deve essere corretta per il calcolo dei risultati, mediante il rapporto: g1 C1 = ---- C g essendo le grandezze affette da indice 1 relative al luogo di impiego. I viscosimetri, al momento del loro impiego, devono essere sempre montati su appositi supporti o intelaiature muniti di filo a piombo. Le determinazioni devono essere compiute tenendo i viscosimetri costantemente immersi in un bagno termostatato in modo tale che nessuna parte del campione in esame si trovi a distanza minore di cm 2 dalla superficie del bagno o dal fondo del recipiente. La temperatura del bagno deve essere mantenuta per tutto il periodo della determinazione e per tutto lo spazio occupato dai viscosimetri a 50 + 0,01 gradi C La temperatura del bagno deve essere controllata mediante un adatto termometro a mercurio di alta precisione avente campo di misura da 48,6 a 51,4 gradi C e divisioni da 0,05 gradi C. Detti termometri devono essere frequentemente tarati per confronto con termometro campione mediante immersione fino alla sommita' della colonna di mercurio con il rimanente dello stelo ed il bulbo di espansione sito alla sommita' del termometro, esposti alla temperatura ambiente. Termometri nuovi possono richiedere di essere controllati ogni settimana. E' indispensabile che ogni taratura per confronto sia preceduta sempre dalla verifica della corrispondenza dello zero del termometro campione con il punto di fusione del ghiaccio e che venga tenuto conto delle eventuali correzioni. I tempi di deflusso nei viscosimetri dovranno essere misurati mediante cronometri a scatto aventi divisioni al quinto di secondo, che presentino scostamenti percentuali minori di 0,05 quando vengano controllati per periodi di tempo di 15 minuti primi con orologio di precisione la cui marcia sia giornalmente verificata sui segnali cronometrici radiotrasmessi dall'Istituto "G. Ferraris" di Torino. Gli apparecchi viscosimetrici da ammettere per la determinazione regolamentare della viscosita' dei combustibili, devono essere preliminarmente collaudati per mezzo di oli campione. Parte di provvedimento in formato grafico (standard di viscosita) aventi caratteristiche perfettamente note e stabili. A tale scopo si monta l'apparecchio come appresso descritto e, mediante il risultato medio di tre prove, si verifica che la costante di taratura nell'apparecchio sia esattamente uguale a quella dichiarata sul certificato rilasciato dal costruttore, per mezzo della relazione C = V/t in cui V = viscosita' a 50 gradi C dell'olio campione, in cSt; t = tempo di scorrimento in secondi. Per la valutazione dei risultati delle singole prove di collaudo si adottano gli stessi criteri fissati appresso per le determinazioni regolamentari. Procedimento per le determinazioni. Si prende un viscosimetro gia' collaudato, accuratamente pulito ed asciugato nei modi appresso specificati, avente caratteristiche tali che il tempo di scorrimento con il combustibile da verificare risulti non inferiore al tempo minimo specificato sul certificato e comunque non inferiore a 200 secondi. Si riscalda a bagnomaria il campione di combustibile nel contenitore pervenuto al laboratorio, fino a circa 50 gradi C mescolando continuamente con bacchetta di vetro e si esamina il fondo del contenitore per accertare che tutto il combustibile contenuto sia reso omogeneo. Si versano 100 ml del campione in una beuta da 125 ml chiudendo con tappo di sughero; si immerge la beuta in un bagno di acqua bollente per 30 minuti primi. Tolto il campione dal bagno, si rimescola accuratamente e si versa direttamente nel viscosimetro - gia' immerso nel bagno termostatico - filtrando attraverso il setaccio metallico avente 6400 maglie quadrate per cmq di mm 0,075 di lato (luce libera). La quantita' versata deve essere in leggero eccesso rispetto a quella occorrente per la misura. Si regola, mediante pressione d'aria, il livello superiore del campione in esame, nel braccio capillare dell'apparecchio, ad una posizione che preceda di circa 5 mm la tacca in corrispondenza della quale ha inizio la misura del tempo di scorrimento. Prima di eseguire la misurazione del tempo di scorrimento, occorre accertarsi che le oscillazioni della temperatura del bagno, intorno al valore di 50 gradi C ± 0,01 gradi C, siano annullate. Si da' l'avvio allo scorrimento del campione e si misura mediante cronometro il tempo impiegato dal menisco per passare dalla prima alla seconda tacca, con l'approssimazione di un quinto di secondo. Nei viscosimetri a flusso inverso devono effettuarsi misure duplicate per ogni determinazione; in questo caso i tempi di scorrimento non devono differire tra loro pin dello 0,35 per cento. Se tale concordanza non e' raggiunta, il risultato della prova va scartato e la determinazione deve essere ripetuta. Gli apparecchi, subito dopo ogni determinazione, devono essere puliti accuratamente mediante benzina rettificata e ripassati con etere di petrolio. Seguira' l'asciugatura dei viscosimetri puliti mediante insufflazione di aria secca filtrata, protratta fino ad alimentazione delle ultime tracce del solvente. Eventuali depositi dovranno essere rimossi per mezzo di acido cromico, preceduto - se si riscontrano depositi inorganici - da un lavaggio con acido cloridrico; seguira' una risciacquatura con acqua distillata ed acetone e l'asciugatura dei viscosimetri cosi' puliti mediante insufflazione di aria secca filtrata, protratta fino ad eliminazione delle ultime tracce di solvente. Calcolo ed espressione dei risultati: La viscosita' cinematica dei campioni di combustibile si calcola moltiplicando il tempo di scorrimento misurato in secondi e quinti di secondo per la costante di taratura del viscosimetro usato, espressa in cSt/sec: la viscosita' del campione esaminato risulta espressa in cSt e deve essere riportata in gradi Engler per mezzo della tabella di conversione. Precisione delle determinazioni: Risultati ripetuti ottenuti nello stesso laboratorio, impiegando gli stessi o diversi viscosimetri, non devono differire fra loro di oltre lo 0,35 per cento della loro media. Risultati ottenuti da laboratori diversi, non devono differire fra loro di oltre l'1% della loro media. TABELLA DI CONVERSIONE DELLE VISCOSITA' CINEMATICHE (CST) IN GRADI ENGLER Parte di provvedimento in formato grafico
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