DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 1291
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
Il fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalle leggi 28 luglio 1950, n. 595, e 14 febbraio 1963, n. 280, e' amministrato mediante apposito servizio dal Ministro per il commercio con l'estero, coadiuvato da un comitato presieduto dal Ministro o per sua delega da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto: 1) dai direttori generali del Ministero del commercio con l'estero; 2) dal direttore generale per gli affari economici del Ministero degli affari esteri; 3) dal direttore generale per il commercio interno e per i consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 4) dal capo del servizio borse (F.A.B.) del Ministero del commercio con l'estero; 5) dal capo del servizio centrale per le camere di commercio e per gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 6) da un rappresentante del Ministero del tesoro; 7) da quattro presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti di cui ai punti 6) e 7) durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per i casi di assenza dei suddetti membri le amministrazioni interessate designeranno i rispettivi supplenti. Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero della carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione, coadiuvato da un segretario supplente. Il predetto comitato e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri e del segretario. In caso di mancanza, di assenza o di impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, il comitato F.A.B. e' presieduto dal direttore generale del personale e degli affari generali. Il comitato F.A.B. delibera validamente con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il comitato F.A.B. si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni semestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Ministro per il commercio con l'estero, il Sottosegretario di Stato delegato, o sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o dal collegio dei revisori.
Art. 2
Il comitato F.A.B.: 1) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo del fondo a gestione autonoma e li sottopone al Ministro per il commercio con l'estero per l'approvazione; 2) propone al Ministro i concorsi da bandire per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, le modalita' per l'espletamento dei concorsi medesimi, il numero delle borse da conferire, il loro ammontare, le sedi nelle quali i borsisti dovranno svolgere la propria attivita' e tutte le altre condizioni inerenti al conferimento e al godimento delle borse; 3) propone le norme per l'amministrazione del fondo autonomo; 4) esprime il proprio parere sulle proposte demandate al suo esame e propone altresi' tutte quelle iniziative che ritiene utili al fine di agevolare il perfezionamento tecnico dei cittadini italiani che desiderano dedicarsi ad attivita' concernenti il commercio con l'estero.
Art. 3
Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo e' esercitato da un collegio di revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di primo referendario, che ne assume la presidenza e da due funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e a quelli del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, designati dalla Corte dei conti e dai rispettivi Ministeri. I componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto vengono nominati i supplenti dei revisori effettivi, appartenenti alla stessa carriera e agli stessi ruoli di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 4
L'anno finanziario coincide con quello previsto per il bilancio dello Stato. Il Ministero del commercio con l'estero - Servizio borse, predispone il bilancio di previsione del F.A.B. almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio. Detto bilancio, corredato della relazione del comitato F.A.B. e del collegio dei revisori, e' sottoposto all'approvazione del Ministro per il commercio con l'estero almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio. Il capitale fruttifero - di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 280 - e' investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti. Le altre somme appartenenti al fondo possono essere investite in detti titoli o tenute in conto corrente fruttifero presso la cassa medesima. La Cassa depositi e prestiti esegue i pagamenti a carico del fondo a gestione autonoma e cura gli incassi a favore di esso in base a ordinativi firmati dal Ministro per il commercio con l'estero o dal Sottosegretario di Stato delegato e vistati dalla Ragioneria centrale del Ministero. La Cassa depositi e prestiti inviera' annualmente al Ministero del commercio con l'estero, entro due mesi dalla fine dell'anno finanziario, una situazione del fondo corredata dell'estratto delle operazioni di pagamento e d'incasso effettuate durante l'anno finanziario stesso. Il Ministero del commercio con l'estero inviera' al collegio dei revisori dei conti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, il conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti presentera', entro cinque mesi dalla fine dell'anno finanziario, una relazione annuale che, insieme al conto consuntivo, sara' comunicata, entro il mese successivo, al Ministro per il commercio con l'estero ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Art. 5
Il contributo previsto dall'art. 2, lettera b, della legge 14 febbraio 1963, n. 280, e' versato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante vaglia del Tesoro, o vaglia cambiario della Banca d'Italia, o vaglia postale intestati al tesoriere centrale dello Stato, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. I titoli suddetti sono rimessi direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Servizio borse (F.A.B.), che provvedera' successivamente ad inoltrarli alla Cassa depositi e prestiti, unitamente all'ordinativo d'incasso previsto dal quarto comma del precedente art. 4. Le stesse disposizioni valgono per i versamenti dei contributi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 280.
Art. 6
Le borse di pratica commerciale vengono conferite, distintamente per ciascuna sede, in seguito a concorso per titoli e per esami. Potranno partecipare a detto concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il ventunesimo e non superato il trentacinquesimo anno di eta' e siano in possesso almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Ciascun candidato puo' concorrere per piu' borse; nella eventualita' che risulti utilmente collocato in graduatoria per due o piu' di esse, il godimento sara' limitato ad una sola borsa, in base alle preferenze espresse. Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano gia' usufruito di una borsa di pratica commerciale a carico del fondo. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima degli esami. Gli esami sono scritti e orali e dovranno tendere ad accertare la concreta attitudine del candidato a svolgere attivita' inerenti al commercio con l'estero. Gli esami scritti consisteranno in: 1) prova di carattere generale con particolare riferimento alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero e alla tecnica mercantile; 2) traduzione di un testo dall'italiano nella lingua che sara' indicata nel bando di concorso per ciascuna delle borse. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di concorrere per piu' sedi dovranno sostenere traduzioni diverse, in relazione alle lingue indicate per ciascuna delle borse messe a concorso. La prova orale consistera' in una conversazione nella lingua oggetto della prova scritta, tendente ad accertare una buona conoscenza della lingua stessa da parte del candidato, nonche' in un colloquio sulle seguenti materie: 1) disciplina degli scambi commerciali dell'Italia con l'estero; 2) elementi di geografia economica; 3) nozioni di tecnica mercantile e bancaria; 4) nozioni di diritto commerciale. Per i punti 1) e 2) la prova vertera' in particolare sul paese o i paesi prescelti dal candidato. I candidati potranno chiedere inoltre di sostenere una conversazione in una o piu' lingue estere, in aggiunta a quella, o quelle, oggetto della prova scritta. Il punteggio ottenuto in questa prova facoltativa concorrera', se la prova sara' stata superata, alla determinazione del punteggio medio della prova orale.
Art. 7
La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed e' composta da un consigliere di Stato che la presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da due docenti universitari e da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o altri esperti. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti.
Art. 8
Nella valutazione dei candidati, la commissione dispone complessivamente di venticinque punti, dei quali cinque per la valutazione dei titoli, dieci per le prove scritte e dieci per la prova orale. Le prove scritte si intendono superate da quei candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova. La prova orale si intende superata da quei candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi. Il punteggio complessivo e' costituito dalla somma dei punti attribuiti per i titoli presentati, nonche' dalla media di quelli ottenuti nelle prove scritte e di quelli attribuiti per la prova orale.
Art. 9
In relazione al punteggio di cui all'articolo precedente, sono formate graduatorie distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse. In caso di parita' di merito, la commissione si uniformera' alle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 10
Le borse sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie formate, per ciascun paese, ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 11
Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonche' per la loro permanenza nella sede stessa.
Art. 12
Quando concorrono speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero puo' autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa e' stata assegnata. Il Ministro puo' autorizzare altresi' l'assegnazione delle borse per le sedi rimaste eventualmente vacanti ai concorrenti risultati idonei secondo l'ordine del punteggio piu' favorevole attribuito ai medesimi nelle varie graduatorie.
Art. 13
La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potra', tuttavia, prolungarla per un secondo anno o frazione di esso, se, a giudizio del comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i risultati conseguiti nell'attivita' di borsista. Resta in facolta' del Ministro di decidere altresi', in sede di bando di concorso, di far svolgere ai beneficiari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico, non superiore a tre mesi. L'importo dell'assegno mensile, da corrispondere ai medesimi per la durata di detto periodo, sara' fissato dal predetto bando di concorso.
Art. 14
Entro quattro mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Il borsista che non ottemperi all'obbligo previsto dal comma precedente decade dall'assegnazione.
Art. 15
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, a decorrere dal giorno in cui il titolare della borsa si presenta al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 14. Ai titolari medesimi vengono rimborsate le spese per il viaggio in ferrovia in 1ª classe dal comune di ordinaria residenza alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei verra' fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica. Agli stessi sara' concesso, su richiesta motivata degli interessati, il rimborso delle spese per il viaggio di ritorno, con le modalita' indicate nel comma precedente, sempre che rientrino definitivamente in Italia entro un mese dalla scadenza della borsa ovvero anche prima della scadenza, ma sempre per il definitivo rientro in Italia, quando concorrano speciali motivi e previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo.
Art. 16
Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero e dimostrare una proficua operosita'. Egli ha per compito principale quello di approfondire la conoscenza del mercato del paese nel quale e' destinato, accertando le reali condizioni dell'interscambio, nonche' le possibilita' di sviluppo dello stesso, con particolare riguardo all'incremento delle esportazioni italiane. Il titolare medesimo dovra', durante i primi due mesi di permanenza nella sede assegnata, completare il proprio tirocinio presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente (ufficio commerciale ove esista) e presso l'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dove sia istituito. Dopo il periodo predetto, il titolare potra', nello svolgimento dei suoi compiti, assumere incarichi nella sede assegnata presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la sua pratica commerciale. Egli dovra', in ogni caso, continuare a mantenere i contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare e con gli uffici summenzionati competenti per territorio. Il Ministero del commercio con l'estero si riserva ogni valutazione sull'operato del borsista e di esperire i controlli che potra' ritenere opportuni. Il borsista ha l'obbligo di inviare al Ministero del commercio con l'estero, almeno ogni tre mesi e per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente, un rapporto in triplice esemplare sull'attivita' da esso svolta e sulla situazione degli scambi fra il paese di residenza e l'Italia, segnalando in modo particolare le notizie che possono comunque interessare la esportazione dei prodotti nazionali. Copia di tali rapporti sara' inviata dal Ministero del commercio con l'estero a quello dell'industria, del commercio e dello artigianato. Il Ministero del commercio con l'estero ha facolta' di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti concernenti i nostri traffici con il paese dove essi risiedono.
Art. 17
Il Ministro per il commercio con l'estero puo' revocare la concessione della borsa: a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo; b) per motivi di demerito del titolare o per scarso rendimento nell'espletamento dei suoi compiti, sentito il comitato previsto dall'art. 1. Qualora il titolare della borsa venga autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali, dalla sede assegnatagli, sara' esaminata, sentito il comitato previsto dall'art. 1, la convenienza di sospendere o meno durante tale periodo il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione.
Art. 18
Ai componenti del comitato e del collegio dei revisori, nonche' ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi F.A.B. compete il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La spesa relativa sara' imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.
Art. 19
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.