DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967, n. 1292
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e cioe' in numero di otto) per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di dieci), per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioe' in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale e' stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 23 novembre 1967, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 9 dicembre 1967, con il quale sono stati assegnati diciannove nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62;
Vedute le motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma e corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facolta' e scuole interessate, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvedera' con successivi decreti;
Ravvisata la necessita' di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 1967-68 sono cosi' ripartiti tra le facolta' di cui appresso, altri due posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62: Numero dei posti UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di giurisprudenza: per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di clinica pediatrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Art. 2
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivi provvedimenti.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 119. - DI PRETORO
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