DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1294
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Sassari il 21 dicembre 1964 per l'istituzione ed il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 31 gennaio 1967, n. 3;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 10 luglio 1967, aggiuntivo alla convenzione stipulata il 21 dicembre 1964, con il quale la Regione autonoma della Sardegna subentra alla ditta "L'Elettromeccanica" del sig. Aldo Castellini di Bologna, a decorrere dall'anno accademico 1966-67, assumendo a carico del proprio bilancio l'onere relativo al finanziamento del posto di professore di ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari e destinato all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica".
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 117. - GRECO
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 1
Rep. n. 146 Atto aggiuntivo alla convenzione per il finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, stipulata addi' 21 dicembre 1964, repertoriata al n. 122, registrata a Sassari il 22 stesso mese al n. 2052, mod. I, vol. 310 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964. n. 1515. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' dieci (10) del mese di luglio a Sassari in una sala del palazzo dell'Universita', e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' stessa in data 6 luglio 1967 (All'. A); Laura Carmen Chelli, nata a Crevalcore (Bologna) il 16 ottobre 1919, domiciliata a Sassari in via Monte Grappa n. 49, casalinga, la quale interviene al presente atto quale procuratrice speciale, in forza di atto in data 29 giugno 1967, rep. numero 12228, dott. Francesco Cavallier notaio alla residenza di San Giovanni in Persiceto, della ditta "Elettromeccanica" di Aldo Castellini con sede in Bologna, via di Corticella n. 180, iscritta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna al n. 64330, della quale e' unico titolare il sig. Castellini Aldo, nato a Bologna il 12 marzo 1897, domiciliato a Bologna, via di Corticella, 180, industriale (All'. B); on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II in data 31 gennaio 1967) supplemento al n. 3 (All'. C) ed in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 21 aprile 1967 (all'. D). Pertanto la Regione autonoma della Sardegna dall'anno accademico 1966-67 assume a carico del bilancio della Regione stessa l'onere per il finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari in sostituzione della ditta "Elettromeccanica" di Aldo Castellini. Premesso: a) che lo statuto della Universita' degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di "Clinica odontoiatrica" e che con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1964, n. 1515, e' stato istituito il posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento, convenzionato con la ditta "Elettromeccanica" di Aldo Castellini di Bologna; b) che la suddetta ditta ha comunicato all'Universita' degli studi di Sassari di non poter continuare a versare i contributi per il funzionamento del posto di professore di ruolo per la cennata cattedra di "Clinica odontoiatrica"; c) che la ditta suddetta non ha nulla in contrario a che la Regione autonoma della Sardegna subentri quale Ente finanziatore della convenzione stipulata in precedenza; d) che con il presente atto viene annullata la convenzione precedente stipulata in data 24 giugno 1967 in Sassari, rep. n. 144, registrata addi' 26 stesso mese al n. 3033, mod. I, vol. 318, fra il prof. Sergio Costa nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' medesima e l'on. Antonio Giagu De Martini nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna; e) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica"; f) che con la legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 31 gennaio 1967, supplemento al n. 3, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Universita' di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la facolta' di medicina e chirurgia (All'. C); g) che il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia (allegato E), il senato accademico (allegato F) ed il consiglio di amministrazione (All'. A) dell'Universita' degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la stipula della convenzione con la Regione autonoma della Sardegna per la conservazione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica"; h) che la giunta regionale, con deliberazione in data 21 aprile 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato D); i) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari nella seduta del 6 luglio 1967 (all'. A), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della Universita' predetta alla stipulazione della medesima convenzione; Tutto cio' premesso che fa parte del presente atto i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza di testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. A decorrere dall'anno accademico 1966-1967, il posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari, gia' istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1964, n. 1515, viene conservato a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' degli studi di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo di "Clinica odontoiatrica" la somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, oltre la somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che spettino al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare la somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dallo art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 6
Art. 6. L'Universita' degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Clinica odontoiatrica". L'Universita' degli studi di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni 20 con decorrenza dall'anno accademico 1966-1967 e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 8
Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare.
Atto Aggiuntivo convenzione approvata con D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515-art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvata con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero nove (9) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelleggibile e le parti, da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. F.to: Sergio COSTA Laura Carmen CHELLI Antonio GIAGU DE MARTINI Pietro PUCCINI, funzionario rogante Registrato a Sassari, addi' 11 luglio 1967, al n. 3248, mod. I, vol. 318 in esenzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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